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Venerdì, 06 Mar 2026

CATIL’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con la delibera n. 580 del 18 maggio 2016, ha esaminato un’istanza di parere precontenzioso presentata, a novembre 2015, da una società in merito alla procedura aperta comunitaria (importo a base di gara: 480.000,00 euro) per l’affidamento in service da parte dell’Istat della raccolta dei dati con tecnica CATI, per l’indagine statistica “Consumi energetici delle famiglie” anno 2016.

La società ricorrente ha contestato: 1) la legittimità della previsione del bando di gara che rihiede l’ubicazione nel territorio del Comune di Roma dei locali dedicati alla formazione dei rilevatori, evidenziando che il servizio può essere svolto anche “da remoto”; 2) l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, posto che il bando di gara fissa in maniera puntuale tutte le caratteristiche del servizio richiesto senza lasciare alcun margine di discrezionalità alle imprese partecipanti; 3) le disposizioni del bando che individuerebbero in maniera sproporzionata, rispetto al servizio da svolgere, i requisiti di capacità tecnica, essendo richiesto ai concorrenti di possedere risorse strumentali ingenti, come almeno un centralino telefonico elettronico con non meno 230 linee telefoniche e 180 postazioni CATI microfonate.

L’Anac, dopo aver acquisito una memoria difensiva dell’Istat, ha concluso l’istruttoria, avviata a febbraio scorso, con la citata delibera n. 580, con la quale ha “assolto” l’ente statistico dalle contestazioni sub 2) e 3), ma ha dato ragione alla società sul primo punto, in quanto i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare d’appalto e dell’esecuzione dei relativi contratti, in quanto potrebbero favorire gli operatori economici locali e determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio.

“I bandi di gara - scrive l'Anac - non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese”.

“Simili clausole – prosegue l’Anac - rappresentano, infatti, una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci. Sulla base dell’avviso espresso dall’Autorità deve, quindi, ritenersi fondata l’eccezione relativa alle previsioni di cui alla sez. III.2.3. bando di gara le quali, per le illustrate motivazioni, possono avere effetti escludenti e limitativi della concorrenza ed inoltre appaiono non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto, tenuto conto che il servizio – come rilevato dalla società istante - può essere reso ‘da remoto’ con l’utilizzo di tecnologie presenti sul mercato”.

L’Anac conclude sul punto sottolineando che “La SA (l’Istat, ndr) non ha indicato, nella propria memoria, ragioni che impedirebbero lo svolgimento del servizio ‘da remoto’ o in sedi non localizzate nel Comune di Roma, limitandosi ad affermare che la contestata clausola del bando è stata finalizzata ad ottimizzare il lavoro dell’Istat e ad ottenere i migliori risultati organizzativi, in considerazione, da un lato della numerosità del personale Istat coinvolto nelle giornate formative, dall’altro, del numero limitato di risorse Istat coinvolte nel progetto, le quali devono contemporaneamente assicurare la formazione dei rilevatori, le attività di supporto al progetto e le attività ordinarie. La SA, inoltre, ha evidenziato di avere già utilizzato la formazione ‘da remoto’ nell’ambito di quadri metodologici e assetti di indagine diversi da quelli oggetto di affidamento e di essere in possesso di specifiche metodologie formative e di controllo di qualità. Appare, dunque, evidente che la clausola in contestazione – in mancanza di adeguata motivazione - non appare giustificata da specifiche modalità di svolgimento del servizio, tali da richiederne l’esecuzione esclusivamente in un determinato territorio, rivelandosi dunque non conforme ai principi comunitari richiamati dall’art. 2 del Codice”.

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