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Giovedì, 04 Lug 2024

A più di due anni dalla nomina del commissario straordinario (per la durata di un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta), disposta il 2 gennaio 2015 dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto n. 39/2017, avente ad oggetto il Regolamento recante l'adozione dello statuto del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Il Crea, ente pubblico di ricerca, voluto dall’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è frutto dell’accorpamento nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra) sia dell’ex Inea (Istituto nazionale di economia agraria) che di altri enti di ricerca vigilati dal Mipaaf, quali l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), incorporato ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che, a propria volta, aveva già assorbito l’Ente nazionale per le sementi elette (Ense) e l’Istituto nazionale per le conserve alimentari (Inca).

Il testo apparso in Gazzetta nei giorni scorsi, che è quello approvato dal Mipaaf con decreto n. 39/2017, contiene alcune sorprese rispetto a quello inviato dal Crea allo stesso Mipaaf e ai sindacati l’11 gennaio 2016.

Evidentemente, quel testo è stato oggetto di modifiche da parte del Ministero vigilante, che sono state recepite nel decreto con il quale il commissario ha approvato definitivamente lo Statuto.

In particolare, il testo trasmesso al Mipaaf e ai sindacati l’11 gennaio dello scorso anno, prevedeva, ad esempio, che la figura del presidente del Crea fosse individuata “tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, con esperienza nei settori in cui opera il Crea” mentre nel testo definitivo, pubblicato in Gazzetta, tale esperienza non è più richiesta.

In pratica, al vertice del Crea potrà sedere, ad esempio, anche un luminare di Filologia, senza nessuna, ma proprio nessuna esperienza professionale negli ambiti in cui opera l’ente.

A muovere appunti ad alcuni dei 18 articoli di cui si compone lo Statuto è stato anche il Consiglio di Stato in sede consultiva, con il parere n. 1694 del 7 luglio 2016.

Le osservazioni dei giudici di Palazzo Spada sono state tutte accolte, con la esclusione di due.

La prima, riguarda il comma 2 dell’art. 4, laddove si prevede che “Per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il Crea può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali”.

Per il Consiglio di Stato, invece, tale disposizione avrebbe dovuto prevedere “la necessità, per il Crea, di raccordarsi specificamente con altri enti di ricerca del settore e, in particolare, con l’Ispra”.

La seconda, ha interessato il comma 1 dell’art. 5, secondo il quale “Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. […]”.

Al riguardo, nel citato parere n. 1694, i Giudici scrivono: “Desta perplessità la possibilità che (tramite la dizione’e/o’) anche tutti i componenti del Consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di ’comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private’, piuttosto che di ‘alto profilo tecnico-scientifico’, ragion per cui occorrerebbe eliminare la particella ‘o’, assicurando che il Consiglio abbia una composizione mista”.

Come detto, entrambe le eccezioni sono state disattese dal Mipaaf che, nel primo caso, ha motivato il diniego con il fatto che quanto indicato dal Consiglio di Stato “appare eccessivamente limitativo dell'autonomia dell'Ente, mentre la possibilità di un raccordo, certamente auspicabile, è già consentita dalla norma in questione”; nel secondo (eliminazione della particella “o”), che “tale eliminazione impedirebbe al Consiglio di amministrazione di avere composizione mista, come invece auspicato dallo stesso Consiglio di Stato”.

Con la pubblicazione dello Statuto, che entrerà in vigore il prossimo 15 aprile, l’ente Crea, dopo più di due anni di commissariamento, potrà avere i suoi organi di vertice pleno jure, tra i quali il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore generale.

Intanto, in attesa della definizione delle predette nomine, il dottor Salvatore Parlato, con apposito Dpcm, è stato rinominato commissario straordinario del Crea, giusta comunicazione dell’ente alle organizzazioni sindacali in data 26 gennaio 2017.

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