Redazione
Nonostante il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale "è illegittima, per carenza di motivazione, la censura inflitta ad un pubblico impiegato sul generico rilievo dell'espletamento di attività incompatibile o non consona ai doveri di ufficio, ove non siano esternate le specifiche ragioni richieste dalla normativa vigente che giustifichino l'adozione della suddetta sanzione disciplinare", vi sono amministrazioni pubbliche continuano ad agire in maniera difforme.
E' Illegittima la sanzione disciplinare irrogata al dipendente pubblico che secondo i superiori non ha avuto un comportamento "consono" con gli utenti dell'ufficio. Infatti, l'amministrazione deve motivare la censura con ragioni più precise.
Il Consiglio di Stato (Pres. Saltelli, Est. Durante) con la sentenza numero 2819 del 12 maggio 2011, ha infatti annullato una decisone del Tar Piemonte che aveva ritenuto legittima la sanzione inflitta a un dipendente, che secondo i superiori non aveva avuto con gli utenti dell'ufficio un comportamento "consono e garbato".
I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto tale motivazione del tutto vaga e generica e non è idonea a sorreggere il provvedimento sanzionatorio, non consentendo al ricorrente di avere contezza dei fatti contestatigli in concreto.