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Mercoledì, 03 Lug 2024

di Biancamaria Gentili

L'articolo 17, comma 30, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto il controllo preventivo della Corte dei conti sia sui provvedimenti di conferimento da parte degli enti pubblici di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, sia su quelli riguardanti studi e incarichi di consulenza conferiti sempre a soggetti estranei all'amministrazione.

 

Si tratta di una norma che, al fine di contenere e controllare a monte il buon andamento della pubblica amministrazione e il corretto utilizzo di risorse collettive, andrebbe - come più volte abbiamo sostenuto - estesa a tutti i provvedimenti di spesa, con una franchigia che non dovrebbe superare i 10 mila euro.

A distanza di due anni dall'entrata in vigore della norma citata, non è dato conoscere né il numero dei provvedimenti per i quali i magistrati contabili ha rifiutato il visto e la conseguente registrazione, né l'importo complessivo della spesa che l'erario ha evitato. Sappiamo, con certezza, che la scure della Corte dei conti si è abbattuta su almeno due provvedimenti emessi da altrettanti importanti enti di ricerca: il Cnr e l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Nel primo caso, si è trattato dell'affidamento di un incarico di lavoro autonomo a professionista esterno all'ente di piazzale Aldo Moro, esperto in materia di diritto societario, con particolare riferimento alla redazione di Statuti e di Patti parasociali, con specifiche esperienze istituzionali e professionali nel settore dell'intermediazione bancaria e finanziaria, con particolare riferimento alla gestione collettiva del risparmio. Importo complessivo 75 mila euro, per la durata di 12 mesi.

La sezione controllo enti della Corte dei conti, nel ricusare il visto, ha eccepito che a tale attività il Cnr ben poteva provvedere con risorse interne; che la congruità del compenso risultava indeterminata, indeterminabile e incontrollabile e, infine, che la durata dell'incarico si appalesava eccessiva.

Né miglior sorte è toccata all'Infn, quando ha trasmesso alla Corte il provvedimento per l'incarico di "Addetto Stampa e Coordinamento dell'Outreach dell'Ente sul piano internazionale", per la durata di 12 mesi e con un compenso di 70 mila euro.

Anche in questo caso, i magistrati hanno eccepito la incongruità del compenso e la eccessiva durata dell'incarico.

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