di Antonio Del Gatto
Il decreto legge, battezzato “Semplifica Italia”, approvato dal governo lo scorso venerdì e in corso di pubblicazione, contiene una norma specifica che riguarda i ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle Università.
D’ora in poi, recita il 1° comma del’articolo 32 del decreto “Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore non può eccedere quella prevista per il livello apicale della carriera di ricercatore”.
Il 2° comma, stabilisce invece che “Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.