di Antonio Del Gatto
E’ legittimo il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione ha dichiarato la decadenza dall’impiego di un dipendente pubblico, che sia motivato con riferimento al fatto che l’interessato, nonostante più volte formalmente avvisato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non ritirata, non si è presentato alla visita medica, disposta dalla medesima Amministrazione al fine di valutarne l’idoneità al servizio, in ragione della lunga assenza dall’attività operativa.
A stabilirlo è stato il Tar del Piemonte con sentenza 12 luglio 2013 n. 1103 (Pres. Balucani, Est. Malanetto).
In tal caso, ha precisato il Collegio, la palese condotta ostruzionistica di un soggetto che, nella piena consapevolezza di dover riprendere servizio e, perciò, di doversi sottoporre a visita medica, si limita invece ad assumere atteggiamenti dilatori e non formula neppure giustificazioni di assenza, né tanto meno si fa parte diligente per individuare date di possibili visite o disponibilità, giustifica l’adottato provvedimento di decadenza dall’impiego.