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Giovedì, 04 Lug 2024

di Biancamaria Gentili

L’utilizzo improprio dei benefici della legge 104/92, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, può costare caro al lavoratore e, addirittura, può comportare la perdita del posto di lavoro.

Ne sa qualcosa un dipendente di una società municipalizzata lombarda che, in due occasioni, aveva utilizzato i permessi di cui alla legge 104 per effettuare altrettanti viaggi per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge (ex art. 33 della legge 104/92).

Per  l’accertamento dell’illecito utilizzo del permesso da parte del lavoratore, l’azienda si era servita di un’agenzia investigativa, il ricorso alla quale è stato oggetto di contestazione da parte della difesa dello stesso lavoratore, poiché ha ritenuto i controlli posti in essere in violazione degli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori,  «in quanto certamente non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, all’adempimento dell’obbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa a fronte della percezione della retribuzione. Occorreva che i controlli occulti fossero disposti contro attività fraudolente o penalmente rilevanti».

Di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - che con sentenza n. 4984 (Pres. Vidiri, Rel. Arienzo),  depositata il 4 marzo 2014, ha rigettato il ricorso.

Per i giudici del Palazzaccio, infatti, le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge n. 300/1970 «delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (articolo 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (articolo 3), ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica».

Sempre per la Cassazione, ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, «né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione».

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