Presentando le proprie conclusioni in ordine alla causa C-221/13, intentata da un dipendente pubblico italiano, l’avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue, Nils Wahl, non ha ravvisato alcuna violazione della direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, nel caso in cui il datore di lavoro italiano, applicando le disposizioni contenute nella legge 183/2010 (c.d. collegato lavoro), decida unilateralmente di trasformare un rapporto di lavoro diventato (a seguito di richiesta del lavoratore) part time in rapporto a tempo pieno.
Tale orientamento era già stato espresso dalla Funzione Pubblica, per la quale il potere unilaterale del datore, giustificato da motivi di bilancio, deve ritenersi di natura eccezionale.
Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 224/2013, aveva rigettato le eccezioni di incostituzionalità sollevate avverso la normativa in vigore in Italia.
L’Avvocato generale Wahl, nella sua relazione ha precisato che il lavoratore non è titolare del diritto di rifiutare la trasformazione del rapporto di lavoro e che la circostanza che soltanto i lavoratori a tempo parziale siano esposti al rischio di dover passare al lavoro a tempo pieno non dà luogo ad alcuna discriminazione.
Wahl ha proposto quindi alla Corte di decidere per l’eurocompatibilità del collegato lavoro.
Ora, non resta che attendere il pronunciamento del collegio.