E’ bastata l’approvazione di un emendamento (primo firmatario, Bocchino), in occasione della discussione al Senato sul disegno di legge di riordino della pubblica amministrazione, per far intravedere in taluni una sorta di svolta epocale per ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca.
L’emendamento, recepito nell’art. 9 bis, titolato “Delega per la semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca”, testualmente recita:
“Al fine di favorire e semplificare le attività degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità delle mission di tali Enti, anche considerando l’autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, garantendo il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
c) definizione di regole improntate a principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi-contabili-legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo “a budget”;
e) semplificare la normativa riguardante gli EPR e coordinarla con le best-practices internazionali”.
Ad una più attenta lettura del testo, ai più è sembrato, però, di essere di fronte a una disposizione sostanzialmente generica e del tutto priva di pregio (oltre che di risorse) per quanto attiene alle legittime aspettative del personale ricercatore/tecnologo, che risultano del tutto ignorate.
Il provvedimento appare, invece, interessante per gli amministratori degli enti, per i quali si vorrebbe una sorta di deregulation, con la semplificazione delle regole in materia di approvvigionamenti e di vincoli in tema di controlli.
C’è chi, con senso di humour, ha intravisto la possibilità che tutti gli enti di ricerca possano avvalersi del “manuale di gestione” che per anni è stato sperimentato in un istituto del Cnr di Pisa. Con i risultati che tutti conoscono e che ora sono all’esame della magistratura.
L’auspicio di tanti ricercatori, però, è che si vada esattamente in senso contrario a quanto previsto dall’emendamento e cioè che le regole sugli acquisti vengano rispettate e rafforzati i controlli sulla spesa.
Solo così, forse, potranno essere destinate maggiori risorse alle attività di ricerca.