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Giovedì, 30 Apr 2026

altIl 2 luglio, al Ddl targato Madia, di riforma della P.A., ora in prima lettura al Senato, è stato apportato, in Commissione Affari costituzionali della Camera, un emendamento in base al quale l’amministrazione che bandisce un concorso può decidere di valutare il voto di laurea dei candidati “in rapporto a fattori inerenti all’istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti”.

Traduzione: nei concorsi pubblici diventa rilevante non solo il voto di laurea ma anche l’università presso la quale il titolo è stato conseguito. Quindi, uno stesso voto di laurea vale di più o di meno a seconda di chi lo ha rilasciato, per esempio applicando dei correttivi in base ai punteggi di qualità ottenuti dagli atenei. Tutti calcoli di competenza dell’Anvur, l’agenzia preposta a favorire una sana concorrenza tra gli atenei stessi.

Una rivoluzione, se si pensa che sinora titoli e voti di laurea, ovunque conseguiti, erano considerati equivalenti ai fini dei concorsi pubblici. C’era solo la possibilità di fissare una soglia per partecipare a certi concorsi, ad esempio aver conseguito non meno di 105 su 110, ma, se si superava la soglia, l’accesso al concorso era garantito, a prescindere dall’ateneo presso il quale la laurea era stata conseguita.

Ci mancherebbe altro che così non fosse. In caso contrario, i privilegiati, vale a dire coloro che si possono permettere di pagare le rette di università prestigiose, finirebbero per vedersi attribuito l’ulteriore privilegio di essere ammessi a sostenere prove negate ad altri meno fortunati.

Sorprende soprattutto che un emendamento come quello illustrato possa essere stato approvato proprio in Commissione Affari costituzionali, che di ”principio di uguaglianza” e di “più capaci e meritevoli” dovrebbe saperne qualcosa.

A meno che in Parlamento non siano convinti che il nostro Stato abbia già fatto di tutto per garantire l’eguaglianza tra i cittadini. Tutto può essere, per carità.

In ogni caso, se l’emendamento dovesse passare, siamo certi che la Corte costituzionale senz’altro cancellerebbe dall’ordinamento una norma di tale tenore, in palese contrasto con la nostra Carta Fondamentale.

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