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Mercoledì, 10 Giu 2026

Dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 12407/2015, il Miur non si è dato per vinto e si è appellato al Consiglio di Stato, presentando anche istanza di sospensiva della impugnata decisione giurisdizionale.

I giudici di Palazzo Spada, però, non si sono lasciati convincere dalle argomentazioni ministeriali ed hanno rigettato l’istanza, affermando che, seppure in fase cautelare, il ricorso del Miur non appare assistito da fumus boni iuris

Materia del contendere, come evidenziato nell’articolo del Foglietto del 3 dicembre scorso, il regolamento ministeriale, approvato con Dpr 222/2011, che, in tema di abilitazioni scientifiche nazionali, prevede che le commissioni giudicatrici possono deliberare solo se hanno «una maggioranza dei quattro quinti dei componenti».

Il contenzioso era stato avviato da un aspirante alla I fascia della docenza che si era visto negare l’abilitazione per il voto sfavorevole di due dei cinque commissari che componevano la commissione giudicatrice.

Per i giudici del Tar, la previsione di questa maggioranza per il conferimento dell’abilitazione non avrebbe alcun riscontro nella legge 240/2010 (c.d. riforma Gelmini), che è chiara sui criteri secondo i quali devono essere svolte le procedure di abilitazione. Infatti, sul punto stabilisce che l’attribuzione dell’abilitazione avvenga «con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte». Dunque, nessun accenno a maggioranze qualificate.

Ne consegue, quindi, che il quorum fissato dal regolamento ministeriale si appalesa come una sorta di alchimia giuridica, epperciò illegittimo.

Formalmente, la parola fine al contenzioso, che è solo uno dei tanti avviati dopo la conclusione del tormentato iter abilitativo, verrà scritta all’esito dell’udienza di merito, già fissata dal Consiglio di Stato per il 12 maggio prossimo, a meno che il Miur, per evitare una nuova assai probabile sconfitta, non decida di cassare la norma contestata senza attendere la decisione giurisdizionale.

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