E’ illegittimo il giudizio della Commissione di concorso che non tiene conto dei pareri degli esperti/referee internazionali, quando il bando prevede che la valutazione dei candidati non può prescindere dalla acquisizione di detti pareri.
Così ha stabilito il Tar Piemonte, Torino, Sez. I, con sentenza 15 aprile 2016, n.488, che ha accolto il ricorso proposto da un candidato per l’annullamento degli atti di una procedura (nella specie si trattava di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica, aerospaziale e navale del Politecnico di Torino) conclusasi senza l’individuazione del candidato maggiormente qualificato.
Il giudice amministrativo, in particolare, ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la censura con cui si lamentava l’illegittimità, per violazione delle prescrizioni del bando di concorso e per difetto di istruttoria e di motivazione, della mancata acquisizione del parere di due dei cinque referee internazionali, che non sarebbero mai stati contattati dall’università o che, non avendo inserito le referenze nel formato on line predisposto dall’ateneo, non sarebbero stati mai avvertiti della necessità di farlo a pena dell’irrilevanza del loro parere per il giudizio della Commissione.
Una superficialità, questa dell’amministrazione, che si è dunque tramutata in una precisa violazione di una regola fissata dal bando di concorso, idonea a inficiare l’intera procedura.