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Giovedì, 04 Lug 2024

ASN 2Ancora due sconfitte per il Miur, ma questa volta davanti al Consiglio di Stato. Il Tar respinge, infatti, i ricorsi dei candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per le funzioni di professore universitario di I fascia, ma questi vengono accolti dal supremo organo di giustizia amministrativa, che riconosce la fondatezza delle loro ragioni.

Nel primo caso (deciso con sentenza della VI Sezione, 19 gennaio 2017, n. 226), in cui il settore concorsuale interessato era il 12/C1-Diritto costituzionale, è stata riformata la sentenza del Tar Lazio, sez. III, n.9139 del 2015. Secondo i giudici di Palazzo Spada, il ricorso meritava accoglimento laddove deduceva la violazione dell’art.3, terzo comma del Dm. 7 giugno 2012, n.76, in quanto il giudizio della Commissione non ha tenuto conto del superamento, da parte della candidata, di tutte e tre le mediane relative alla produzione scientifica nazionale.

Ed invero, a differenza di quanto ritenuto dal Tar, nei giudizi tanto individuali che collegiali, non vi è alcun riferimento alle predette mediane, né è possibile individuare le ragioni in base alle quali, nonostante tale loro superamento, la Commissione abbia ritenuto di negare l’abilitazione, laddove avrebbe invece dovuto, secondo un orientamento giurisprudenziale condivisibile, chiarire in maniera analitica i motivi per i quali l’interessata non poteva conseguire l’abilitazione stessa.

Nel secondo caso (deciso con sentenza sempre della sezione VI, 24 gennaio 2017, n.291), in cui il settore interessato era 06/ C1- Chirurgia Generale, è stata riformata la sentenza del Tar Lazio, sez. III, n.6591/2016.

Anche se tale decisione è stata censurata sotto diversi profili, non tutti considerati meritevoli di accoglimento da parte del Consiglio di Stato, questo nondimeno ha ritenuto, come sostenuto dall’appellante, che “l’applicazione rigorosa da parte della Commissione dei criteri dettati con riferimento alla collocazione del nome dell’autore delle pubblicazioni presentate, ha determinato l’illogica mancata considerazione di lavori traslazionali di sicuro e riconosciuto rilievo, anche pubblicati su riviste di elevato impact factor, ai quali l’appellante ha partecipato come unico medico chirurgo”.

Almeno in tali casi, ha sottolineato il Consiglio di Stato, la Commissione “avrebbe dovuto invece verificare in concreto la qualità del lavoro presentato e l’apporto dato allo stesso dall’interessata, a prescindere dalla mera collocazione dei nomi dei partecipanti al lavoro e quindi a prescindere dalla circostanza che l’interessata medesima non risultava come primo o secondo, ultimo o penultimo autore”. Ne consegue che si deve ritenere illegittimo l’operato della Commissione che non ha tenuto conto della particolarità dei lavori in questione e, applicando in modo rigoroso i criteri dettati per la selezione, ha ritenuto non idonea l’interessata all’Asn di cui si trattava.

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