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Mercoledì, 03 Lug 2024

In attesa di prendere visione, all’atto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, degli articolati definitivi, approvati dal Consiglio dei ministri lo scorso 19 maggio, dei due decreti legislativi contenenti modifiche e integrazioni al “Testo unico del pubblico impiego” e alla “Valutazione della performance”, dobbiamo accontentarci di una breve disamina delle comunicazioni diffuse da Palazzo Chigi.

Quanto al primo provvedimento (noto come "Decreto Madia"), il governo sembra confermare le anticipazioni da noi riportate la scorsa settimana, per la stabilizzazione di personale precario, a tempo determinato, che abbia maturato almeno tre anni di anzianità negli ultimi otto.

Il decreto definitivo dovrebbe introdurre, infatti, la possibilità di stabilizzazione anche per quanti hanno prestato servizio in amministrazioni diverse da quella presso la quale verrebbero assunti a tempo indeterminato, con l’ulteriore possibilità di maturare i tre anni di anzianità entro la fine dell’anno di approvazione del decreto e non più entro la data di pubblicazione dello stesso in Gazzetta ufficiale, come stabilito nello schema di decreto.

Nessuna speranza di stabilizzazione, invece, per le altre tipologie di contratti precari che, da anni, tengono in vita la pubblica amministrazione.

Alcune modifiche, dopo le severe censure contenute nel parere espresso dal Consiglio di Stato, sarebbero state apportate anche alle nuove norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, con la conferma del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del procedimento stesso.

In tema di valutazione della performance dei dipendenti, particolare risalto è stato dato dai media alla sanzione del licenziamento, che verrebbe inflitta al dipendente la cui prestazione lavorativa venga giudicata “negativa” per tre anni consecutivi.

Per la verità, non si tratta affatto di una novità perché la “sanzione” era già prevista dall’art. 55-quater del dlgs 150/2009 (Decreto “Brunetta”), che testualmente recita:

“Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54”.

In pratica, la differenza tra il Decreto "Brunetta" e quello "Madia" sta solo nella durata dell’insufficiente rendimento: un biennio, nel primo caso; un triennio, nel secondo.

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