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Martedì, 26 Mag 2026

Confermandosi tra le più travagliate del nostro diritto amministrativo, la materia dei segni di riconoscimento nelle prove scritte dei pubblici concorsi, a cui Il Foglietto ha sempre dedicato grande attenzione, è stata oggetto, ancora qualche giorno fa, dell’ennesimo intervento della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2014, n.2687).

Nella pronuncia, il supremo giudice amministrativo sottolinea, in particolare, la necessità che i candidati tengano un comportamento “virtuoso” (tanto più esigibile, nel caso di specie, in cui il posto da conferire è di grado dirigenziale), tale da scongiurare  qualunque vulnus alla regola dell’anonimato delle prove scritte, presupposto indefettibile per garantire la par condicio nei pubblici concorsi.

Poiché, in ossequio a tale regola, la legge prescrive, tra l’altro, che lo svolgimento delle prove scritte avvenga “senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno” (art. 14 dpr n.487 del 1994), i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che è da ritenere redatto in violazione del principio dell’anonimato delle prove scritte di concorso un elaborato che si compone di più pagine, di cui le prime si presentano prive di correzioni e di chiara leggibilità, mentre le altre che seguono, a completamento dell’elaborato, in distonia con il precedente stile redazionale, recano correzioni ed un richiamo asteriscato ai fini della continuità di lettura del testo (c.d. minuta o brutta copia).

La violazione – proseguono i giudici - è aggravata dal fatto che l’autore dell’elaborato, poco prima della scadenza del termine previsto per la consegna della prova, aveva dichiarato ad alta voce di non essere in grado di ultimare in tempo la ricopiatura del proprio elaborato e di voler dunque procedere a un collage tra minuta e bella copia. In tal caso, infatti, la violazione dell’obbligo di garantire l’anonimato della prova – conclude il collegio - va ricondotta non solo all’inosservanza della regola primaria che impone la redazione di un compito privo di segni di potenziale riconoscibilità dell’autore, ma anche all’aver il candidato esternato il criterio redazionale osservato con comunicazione verbale idonea a renderlo conoscibile da parte di terzi.

Ancira una volta, come avevamo modo di scrivere lo scorso 15 aprile, la giustrizia amministrativa su questo tema ha mostrato di essere assai mutevole.

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