Essere assenti al proprio domicilio nella fascia oraria di reperibilità, che il lavoratore è tenuto per legge a rispettare durante la malattia, può provocare anche la perdita del posto di lavoro.
E’ quanto emerge da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (n. 1603/2015).
A pesare sulla decisione dei giudici è stata anche la circostanza che il lavoratore anche in alcune altre occasioni, risalenti al biennio precedente, era risultato assente alla visita fiscale disposta dall’Inps, con conseguenti azioni disciplinari.
A nulla è valsa la presentazione da parte del lavoratore di un certificato medico, dal quale risultava che, al momento dell’arrivo del medico fiscale, si trovava presso il suo medico curante.