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- di Flavia Scotti
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4921/2016, dando ragione al ricorrente, ha escluso il licenziamento per giusta causa del lettore di lingua straniera (esperto linguistico), con contratto di lavoro part-time con l’università, che non ha comunicato all’ateneo (nella specie, quello palermitano) di svolgere anche un altro lavoro retribuito.