Redazione
La Cassazione, con sentenza n. 24135 del 17 novembre 2011, ha confermato che, al fine di dimostrare il vincolo della subordinazione, in un rapporto di lavoro, la produzione degli elementi di fatto, come le mansioni, la retribuzione, l’eventuale orario e la sottoposizione a delle direttive certe, deve avvenire nella fase di merito e non in Cassazione.
Se il ricorrente non lo ha fatto correttamente in quella sede, non può richiedere alla Corte di Cassazione la verifica di questi elementi. In pratica, la partita per un eventuale riconoscimento del vincolo della subordinazione, al posto di quello della mera collaborazione, si gioca dinanzi al Giudice del Lavoro.
Trattandosi di merito, tutto ciò che non viene dedotto e/o documentato davanti a tale giudice non può più essere eccepito o prodotto nelle successive fasi dell’appello e del ricorso dinanzi alla Cassazione, che è solo giudice di legittimità.