Giornale on-line fondato nel 2004

Mercoledì, 10 Giu 2026

Redazione

E’ legittimo l’operato dell’amministrazione che subordina l’assunzione dei vincitori di un pubblico concorso  alla sussistenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina dei medesimi vincitori, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.

A stabilire l’innovativo principio di diritto sono state le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 16728 del 2 ottobre 2012, hanno respinto il ricorso di una candidata siciliana che aveva vinto il concorso da dirigente ma era stata assunta come funzionaria perché, al momento della nomina, l’organico degli uffici previsto dal bando risultava soppresso.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

8 giugno – Giornata Mondiale degli Oceani con Sylvia Earle, “Sua Profondità”

Nella Giornata Mondiale degli Oceani, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione...
empty alt

Addio a Marjane Satrapi

Il 4 giugno 2026 si è spenta a Parigi, per “crepacuore”, la fumettista e regista franco-iraniana...
empty alt

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti, viene da dire, sfogliando l’ultimo...
empty alt

Rapporto Anvur: Università di Firenze al top in Italia per qualità della ricerca

Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto finale della Valutazione della Qualità della Ricerca...
empty alt

Arriva l’estate, riaprono i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis

Riaprono per la stagione estiva i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand...
empty alt

Professore d’orchestra licenziato causa Covid ottiene giustizia in Cassazione

Con ordinanza n.14088/2026, pubblicata il 13 maggio scorso, la Cassazione – sezione Lavoro – ha...
Back To Top