(Cass., sez. III civ. - sent. 16 ottobre 2009 n. 22033 - Pres. Preden, Rel. Frasca)
E' da ritenere inammissibile una memoria fatta pervenire dal ricorrente alla cancelleria della Cassazione a mezzo fax, anche se tale fax sia stato trasmesso dall'utenza indicata nel ricorso introduttivo. L'art. 366, ult. comma, c.p.c., infatti, ammette che possano farsi a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c.; nessuna norma invece consente di depositare una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. tramite fax, nel caso in cui non venga in rilievo alcuna delle ipotesi di cui alla L. n. 183 del 1993.