(Cons. St., sez. VI - ord. 12 novembre 2009 n. 5653 - Pres. Ruoppolo, Est. Giovagnoli)
Nel caso in cui un ente pubblico che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, è obbligato ad avvalersi del patrocinio c.d. autorizzato dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, abbia conferito un incarico difensivo ad un avvocato del libero foro e la relativa deliberazione sia sprovvista di qualsivoglia motivazione che giustifichi il conferimento di tale incarico, il mandato difensivo deve considerarsi nullo e/o invalido, per violazione dell'art. 43 citato, con conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto per difetto di jus postulandi.