(Cass. Sez. III civ. n. 22799 del 28 ottobre 2009, Pres. Senese, Rel. Vivaldi)
Il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira, e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Occorre operare un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.