Con sentenza n. 54712, depositata il 23 dicembre 2016, la Corte di Cassazione - seconda sezione penale – ha respinto il ricorso proposto da un dipendente pubblico che, usufruendo dei benefici della legge 104/92, anziché assistere il congiunto con handicap grave, si recava all’estero in viaggio di piacere.
La Suprema Corte ha così motivato la decisione di rigetto del gravame: “Colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33/3 L. 104/92, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia utilizzare quei giorni come se fossero feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza.”
Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio per 4mila euro, oltre Cap, Iva nonché spese generali nella misura del 15%.