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Mercoledì, 03 Lug 2024

Atenei e Miur continuano a soccombere davanti ai giudici amministrativi. Peraltro, in via definitiva, dato che a pronunciarsi è il Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della giustizia amministrativa.

Nel caso che oggi sottoponiamo all’attenzione dei lettori, deciso con sentenza della VI Sez. n.1375 del 27 marzo 2017, la procedura contestata si colloca nell’ambito della disciplina relativa alla chiamata e all’assunzione delle funzioni da parte di docenti già idonei.

Vistosi respinto il ricorso dal Tar, l’interessato si è rivolto al Consiglio di Stato, che gli ha dato, invece, ragione.

Il fulcro della questione ruota intorno al fatto che il ricorrente è stato ritenuto non in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di Censimento dei professori associati Sapienza idonei al conseguimento del ruolo di professore ordinario, ancorché abilitato a tale ruolo sulla base di una precedente procedura comparativa. L’esclusione del ricorrente, ritenuta legittima dal Tar, nonostante ben due pronunce cautelari i cui contenuti di merito avrebbero fatto presagire una ben diversa decisione, è stata, secondo i giudici di Palazzo Spada, l’esito di una errata interpretazione della norma che regola il caso concreto, avendo il Tar “dimenticato completamente quello che è il primo criterio ermeneutico per l’interpretazione delle norme: quello letterale, emergente dal significato fatto proprio delle parole”.

Al riguardo, il Consiglio di Stato precisa come l’interessato sia stato ritenuto non in possesso dei requisiti prescritti in quanto gli indicatori di qualità della sua produzione scientifica non superavano, ciascuno, la corrispondente mediana prevista dall’Anvur. Difatti, il ricorrente supera ampiamente due delle tre mediane previste, mentre per la terza possiede esattamente quanto prescritto dall’Anvur. Il supremo consesso di tutela della giustizia nell’amministrazione continua sottolineando che nelle stesso giudizio di primo grado si era evidenziato “come la posizione del ricorrente rientrasse pienamente nella fattispecie considerata dall’avviso prima ancora della Delibera del Senato Accademico n.194/2013, i quali prevedevano testualmente che potessero partecipare alla procedura i docenti Sapienza che, oltre all’idoneità scientifica, fossero in possesso di requisiti di qualità scientifica non inferiori a quelli individuati dall’Anvur per l’abilitazione nazionale dei professori di I fascia, e quindi in possesso di tutti e tre i parametri Anvur alla data del 18 dicembre 2012”.

La locuzione “non inferiori a”, puntualizza il Consiglio di Stato, “non può che essere interpretata nel senso di pari o superiori a, e in nessun caso (e in nessun campo), la stessa viene intesa esclusivamente come superiore”, come hanno invece fatto il Responsabile del procedimento e la Commissione, senza poi dimenticare che la disposizione de qua “parla di possesso (e, quindi, di raggiungimento) dei requisiti di qualità scientifica (ovvero Indicatori) non inferiori (e, quindi, pari o superiori) a quelli individuati dall’Anvur per l’abilitazione nazionale (mediane)”.

In definitiva, il giudice di primo grado, attraverso una serie di approssimazioni successive, ha trasformato il testo originario (possesso di requisiti non inferiori a quelli individuati dall’Anvur per l’abilitazione nazionale dei professori di I fascia, con la variazione che devono essere posseduti tutti e tre i parametri Anvur alla data del 18.12.2012) in un testo dal quale viene espunta la locuzione “non inferiori a”. Per il Consiglio di Stato, dunque, “non inferiore” può significare solo uguale o superiore; se è uguale “è non inferiore”.

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