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Lunedì, 25 Mag 2026

In materia di Abilitazione scientifica nazionale (Asn), è diventato sempre più difficile ottenere giustizia. Sì, perché il Miur ormai non basta vincerlo, occorre inseguirlo. La vicenda, che riesce a destare meraviglia persino in noi del Foglietto, è tanto sinteticamente quanto inequivocabilmente riassunta dalla sentenza n. 5868 del 24 maggio 2018 della III sezione del Tar Lazio, con la quale la ricorrente ha chiesto e ottenuto l’esecuzione della sentenza 13 luglio 2017, n.8458 sempre della stessa sezione del Tar Lazio.

Queste, in sintesi, le peripezie vissute dalla malcapitata ricorrente. Con ricorso notificato il 4 dicembre 2017, l’interessata ha chiesto che il Miur fosse condannato a dare ottemperanza alla predetta sentenza n. 8458/2017, con la quale era stato annullato il negativo esito della procedure di abilitazione scientifica nazionale – tornata anno 2016, alla quale ella aveva partecipato per il settore concorsuale 06/1I – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – II fascia, ed era stato ordinato all’Amministrazione di sottoporre la ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che aveva operato, il tutto entro giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Ministero, costituitosi in giudizio, aveva depositato una relazione con cui l’Ufficio competente dava atto che era stato avviato il procedimento di nomina della nuova Commissione.

Per il giudice, il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018, era fondato, e andava accolto.

Non solo. Il Tar faceva ulteriori considerazioni, rilevando, in via preliminare, che – come documentato dalla ricorrente – la sentenza di cui si chiedeva ottemperanza, sebbene impugnata con appello, risultava esecutiva, atteso che l’ordinanza di sospensione dei suoi effetti richiesta dal Miur era stata respinta con ordinanza n. 643/2018 del 13 febbraio 2018 dal Consiglio di Stato.

Sottolineava altresì il giudice che, sebbene il termine per l’esecuzione della sentenza fissato nella medesima pronunzia fosse scaduto, il Miur non vi aveva dato completa ottemperanza; e ciò, malgrado l’Amministrazione ne avesse ricevuto comunicazione e, inoltre, fosse stata sollecitata per ben cinque volte dalla ricorrente.

Rilevava, infine, che nulla il Miur aveva precisato in ordine al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito.

Tanto premesso, il giudice ha ordinato che il Miur dovrà dare esatta esecuzione alla sentenza azionata, procedendo alla nomina della Commissione e pervenendo ad un nuovo giudizio sulla ricorrente; oppure, qualora tali adempimenti siano già stati posti in essere (come prospetta dubitativamente la memoria conclusiva della ricorrente), provveda alla conclusione della procedura ed alla relativa pubblicazione degli atti; oltre che al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente medesima; il tutto entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

In caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine su assegnato, il Tar ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni e della formazione superiore del Miur, con facoltà di delega ad un funzionario con qualifica dirigenziale, che adotterà i necessari provvedimenti a seguito di apposita istanza della ricorrente.

Che dire? Ormai anche al Tar non si fanno più illusioni, tanto che cominciano ad agitare il fantasma del Commissario ad acta. Speriamo che basti.

Quel che è certo è che non si devono costringere le persone a passare la vita per ottenere ciò a cui hanno diritto, sicché, davanti a situazioni siffatte, forse è il caso di cominciare a riflettere se non sia il caso di iniziare anche una causa civile per risarcimento danni, segnalando altresì i responsabili per l’eventuale azione disciplinare e di responsabilità amministrativa.

E’ una questione di principio: questo andazzo deve cessare.

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