Con sentenza n. 15652/2018, pubblicata il 14 giugno scorso, la Cassazione – Sezione Lavoro – ha deciso, accogliendolo, un ricorso in materia di retribuzione di ferie non godute da parte di un lavoratore dipendente.
I giudici della Suprema Corte, nel ribadire che le ferie sono un diritto, hanno precisato che se il dipendente non ne fruisce per fatto imputabile al datore di lavoro, gli devono essere pagate, anche in assenza di una sua formale richiesta di usufruirne.
L’attività prestata dal dipendente quando doveva, invece, essere in ferie, rappresenta prestazione contrattualmente non dovuta e l’indennità sostitutiva ha natura retributiva.
Inoltre, il godimento effettivo delle ferie da parte del lavoratore è un obbligo contrattuale per il datore di lavoro, che è tenuto a provare l’offerta di adempimento nei confronti del dipendente, per cui è da escludersi che la mancata formale richiesta di usufruire delle ferie residue possa essere interpretata come tacita rinuncia alle stesse.