La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 180/2018, ha espresso il proprio orientamento in tema di affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.
Nel richiamare le disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012, l’organo di controllo ha precisato che la norma non pone alcuna discriminazione circa le condizioni soggettive dell’interessato e la tipologia di pensionamento (pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, ecc.), per cui non è possibile alcuna differenziazione sulla base di criteri ricavabili dal testo normativo.
La natura palesemente selettiva del divieto previsto – secondo i giudici della Corte – introduce nel sistema, in modo diretto e senza deroghe o eccezioni, un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, se non per il caso della gratuità e per la durata massima di un anno.
Tale impedimento - concludono gli stessi giudici - appare fondato su un elemento oggettivo che non lascia spazio a diverse opzioni interpretative.