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Mercoledì, 03 Lug 2024

Con sentenza n. 6722/2018, pubblicata il 15 giugno scorso, la III Sezione del Tar Lazio ha accolto il ricorso per l'annullamento del giudizio - emesso dalla Commissione esaminatrice e pubblicato il 3 aprile 2017 - di non idoneità, della valutazione negativa e dei giudizi individuali, in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata, didattica e storia della fisica (bando D. D. 1532/2016).

La Commissione – si legge nella sentenza in rassegna – avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione al candidato, sebbene avesse superato due delle tre mediane di settore e fosse in possesso dei tre titoli necessari per la valutazione del curriculum scientifico e delle pubblicazioni.

La medesima Commissione, infatti, nel giudizio collegiale, dopo aver valutato positivamente l’attività del ricorrente ed evidenziato che “il candidato ha presentato 11 pubblicazioni scientifiche ed un brevetto. La produzione scientifica è continua e di buona qualità atteso il carattere innovativo, l'originalità delle stesse e la collocazione editoriale internazionale (...) Le pubblicazioni presentate risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti”, ha motivato il proprio giudizio di non idoneità affermando che: “il contributo individuale del candidato, come specificato nel verbale n.1 dell’11 Novembre 2016, NON è adeguato”.

Per i giudici amministrativi, tale motivazione, oltre a non specificare gli elementi di criticità e/o insufficienza che connoterebbero la “non adeguatezza del contributo individuale” a fronte di un giudizio più che positivo sulla produzione scientifica, non può essere considerata idonea ad esplicitare, con argomentazioni persuasive, le ragioni di una valutazione di inidoneità, capace di sovvertire l’esito favorevole degli altri profili di merito.

Ad abundantiam, il Collegio sottolinea che “nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all'Amministrazione un'ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito”.

Infine, i giudici affrontano un atro aspetto della vicenda che – a nostro avviso – appare di interesse generale e che riguarda il peso da dare al contributo del singolo nei lavori/pubblicazioni realizzati da più autori.

“L’ordine con il quale sono indicati i diversi autori nei lavori e nelle pubblicazioni – si legge nella sentenza de qua - non caratterizza necessariamente la rilevanza del contributo individuale dato alla realizzazione del lavoro. In assenza di precise indicazioni provenienti dai lavori indicati ai fini della valutazione, quindi, l’apporto individuale del candidato nell’articolo deve essere considerato paritetico a quello degli altri autori del gruppo di ricerca”.

“Per tale motivo – nel caso di specie – la posizione del ricorrente tra gli autori dei diversi lavori non può costituire elemento rilevante per attribuire allo stesso un ruolo più o meno importante nella stesura delle pubblicazioni”.

In conclusione, a seguito dell’accoglimento del ricorso, il Miur, con una Commissione, in composizione del tutto differente da quella che ha operato, procederà ad una rinnovata valutazione del candidato, entro il termine di 60 giorni della ricezione della sentenza.

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