Deve ritenersi illegittimo il trattamento dei dati personali dei dipendenti effettuato dal datore che impiega strumenti di rilevazione biometrica per controllare l’accesso ai luoghi di lavoro senza uno specifico consenso espresso dai lavoratori e detta illegittimità perdura fino a quando il datore non assicura la memorizzazione dei dati su di un supporto posto nell’esclusiva disponibilità dei dipendenti.
E’ quanto emerge dall’ordinanza 13873 del 19 magio 2023, con la quale la Corte di cassazione - sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli che, conformemente a quanto già deciso su ricorso di un dipendente dal Tribunale del capoluogo Campano, aveva ritenuto illegittimo l’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica per il controllo entrata-uscita dal luogo di lavoro senza un esplicito, e non generico,consenso da parte del dipendente stesso, atteso che l’utilizzo si sistemi biometrici rientra tra i trattamenti che presentano “rischi specifici” per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell’interessato.