Giornale on-line fondato nel 2004

Martedì, 25 Ago 2026

e mail ID6939Con sentenza n. 22631/23, depositata il 24 maggio 2023, la Corte di Cassazione – V Sezione penale – ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, di conferma di quella del Giudice di pace, che l’aveva riconosciuto colpevole del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), per aver offeso - nell’ambito di una conversazione via mail con più persone, la reputazione di un collega consulente, paragonando la fondatezza di un suo lavoro a quella di un mago, con condanna anche al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile.

I giudici della Suprema Corte, in primo luogo, hanno ribadito un principio di diritto ormai pacifico e consolidato presso la medesima Corte, in base al quale “l’invio di una mail dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra questi vi sia l’offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta di destinazione”.

A seguire, la Corte ha altresì riaffermato che “è la nozione di «presenza» dell’offeso ad assurgere a criterio distintivo tra l’ingiuria e la diffamazione e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza); criterio, questo, che vale anche in caso di presenza solo ‘virtuale’ dell’offeso”.

Pertanto, precisano i giudici, se l’offesa viene pronunciata durante una riunione “a distanza” o “da remoto”, tra più persone collegate, tra le quali anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato); di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in eccezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Dieci anni dopo Amatrice. Rammendare non basta più

Nel decimo anniversario del terribile terremoto di Amatrice e Accumoli, penso con amarezza a...
empty alt

Sindrome di Kabuki, ricerca internazionale fa emergere il ruolo chiave della cromatina

Ritardo della crescita, ipotonia muscolare, anomalie cranio-facciali, deficit cognitivo e...
empty alt

"Non è mai troppo tardi. Alberto Manzi, una vita tante vite", più attuale che mai

Non è mai troppo tardi. Alberto Manzi, una vita tante vite, di Giulia Manzi – ADD editore,...
empty alt

Shanghai Ranking 2026, Sapienza Università di Roma prima in Italia

Per la classificaAcademic Ranking of World Universities (ARWU), stilata dall'organizzazione...
empty alt

I dazi di Trump? Altro che Liberation Day. Tutti i numeri di un flop

L’ufficio statistico Usa ha pubblicato di recente i dati sulla bilancia commerciale statunitense...
empty alt

“Borgo”, film drammatico-thriller, con una grande Hafsia Herzi

Borgo, regia di Stéphane Demoustier, con Hafsia Herzi (Mélissa Dahleb), Moussa Mansaly (Djibril),...
Back To Top