Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 18 Ott 2026

Cassazione aula ID6928La Corte di cassazione – sezione Lavoro – con ordinanza n. 15548/2023, pubblicata lo scorso 1° giugno, ha accolto il ricorso proposto da un dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in forza a un Circolo Didattico, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2211/2016, con la quale veniva confermata pronuncia del Tribunale di Foggia, di rigetto del ricorso presentato dallo stesso dipendente, componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), volto a ottenere l’annullamento del trasferimento di Ufficio ad altra sede di lavoro per incompatibilità ambientale.

A supporto del ricorso innanzi alla Cassazione, il ricorrente sottoponeva due motivi, entrambi volti a censurare la violazione da parte dell’Amministrazione di precise norme di legge e contrattuali che subordinano il trasferimento dei lavoratori componenti della RSU (equiparati ai dirigenti delle rappresentanze aziendali) “al preventivo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza che, nella specie, non era stato acquisito, con effetto preclusivo sul disposto trasferimento”, con la conseguenza che “non potevano assumere alcun rilievo le asserite esigenze tecniche, organizzative e produttive, ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, individuate in una accertata incompatibilità ambientale, poste erroneamente a fondamento della impugnata decisione”.

Nell’accogliere il ricorso del lavoratore sindacalista, oggetto di trasferimento per asserita incompatibilità ambientale, i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito che è illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il nulla osta dell’organizzazione dei lavoratori di appartenenza, oltre che della rappresentanza sindacale unitaria di cui l’interessato era componente, dovendosi ritenere che le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, puntualmente regolate nella legge 300/70, siano applicabili anche al pubblico impiego grazie al combinato disposto degli articoli 42 comma 6 e 51 comma 2 del decreto legislativo 165/01 e dai ccnl.

In mancanza di detto nulla osta, non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe comunque inficiato da una presunzione di antisindacalità.

rocco tritto 130x130Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“Tortura e genocidio”, il contrastato Rapporto di Francesca Albanese

Tortura e genocidio. Rapporto della Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei...
empty alt

“La resistenza della montagna”, convegno nazionale su crisi ecologica e coscienza di luogo

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre, la Fondazione Nuto Revelli riunisce chi studia, chi abita e chi...
empty alt

La geometria che salva le foreste: come la disposizione degli alberi protegge la biodiversità

Quali specie rischiano maggiormente di sparire da un ecosistema? La risposta più logica...
empty alt

NAZA ovvero la banalità del male

Ringraziamo molto il dott. Domenco Gallo, già Senatore della Repubblica, per averci consentito di...
empty alt

“Balcanica”, opera prima impegnata e militante di Nicola Sorcinelli

Balcanica, regia di Nicola Sorcinelli, con Matilda De Angelis (Greta), Prince Chughtai (Habib),...
Back To Top