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Mercoledì, 10 Giu 2026

Con ordinanza n. 2375/24, depositata il 24 gennaio 2024, la Cassazione - Sezione Lavoro - ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1743/19 della Corte di appello di Torino che, in accoglimento del gravame esperito dal Ministero della Salute, aveva annullato la decisione del Tribunale del capoluogo Piemontese, favorevole al ricorrente, dichiarando prescritto il dritto al risarcimento del danno subìto in conseguenza della somministrazione, durante la vita prenatale, del farmaco “Talidomide”.

Tale risarcimento era stato quantificato dal suddetto Tribunale - che aveva preliminarmente respinto la richiesta di prescrizione avanzata dal Ministero convenuto - in circa 320mila euro, a motivo che il succitato farmaco, avente effetti teratogeni, assunto durante la gravidanza dalla madre del nascituro, era stato ritenuto, a seguito di Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), responsabile della focomelìa riscontrata al momento della nascita al bambino.

Di diverso avviso la Corte d’appello, che riteneva di condividere l’eccezione di prescrizione, riproposta dal Ministero anche nel secondo grado di giudizio, sul presupposto che fosse “inverosimile o estremamente improbabile che nessun pediatra o medico di base” avesse rappresentato ai familiari - o negli anni successivi “al medesimo paziente divenuto maggiorenne” - “la possibile causa della sua peculiare infermità”.

Per la Corte territoriale, pertanto, il dies a quo del termine prescrizionale andava fatto decorrere non dal giorno della presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere il risarcimento, siccome ritenuto dal Tribunale, ma dal giorno del compimento della maggiore età da parte del bambino nato con la succitata malformazione causata dal "Talidomide", farmaco successivamente ritirato dal commercio, a seguito di più Decreti ministeriali, il 16 luglio 1962.

Per la Cassazione, invece, le motivazioni della Corte d’appello rappresentavano “mere ipotesi congetturali, sfornite di qualsiasi base fattuale”, inidonee “a contraddire un fatto storico obiettivo (la presentazione della domanda amministrativa)” di richiesta del risarcimento, la cui confutazione “si deve fondare su fatti certi” e non “su mere congetture” o “su fatti incerti”.

In conclusione, ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’appello che, in diversa composizione, dovrà riesaminare il ricorso, alla luce del seguente principio di diritto emesso dai Giudici della Suprema Corte: “il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vita prenatale a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n.229, salvo prova, di cui è onerato il convenuto, da fornirsi anche in via presuntiva, che la consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la propria condizione di disabilità e/o menomazione, non sia maturata in epoca anteriore”.

Rocco Tritto
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