Con sentenza n. 10076/2024, pubblicata lo scorso 8 marzo, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un dipendente comunale avverso la decisione della Corte di Appello di Napoli, che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti del medesimo dipendente per sopravvenuta prescrizione del reato ascrittogli (falsa attestazione della presenza in ufficio con mezzi fraudolenti), con condanna al pagamento delle spese di giustizia a favore della parte civile.
Per il ricorrente, la videoregistrazione dell’evento contestato, consistente nella timbratura del cartellino attesta-presenza da parte di un collega era da ritenersi illegittima in quanto non autorizzata dall’autorità giudiziaria.
Di diverso avviso i Giudici della Suprema Corte che, con riguardo alla utilizzabilità delle videoriprese, nel riportarsi alla costante giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito che “In tema di videoregistrazioni, costituiscono comportamenti ‘comunicativi’ intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti ‘non comunicativi’, utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria, se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, tutti quelli, diversi dai primi, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l’attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti”.
In conclusione, ricorso rigettato, con conferma della sentenza della Corte di Appello e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giustizia e al versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Rocco Tritto