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Mercoledì, 03 Lug 2024

Con ordinanza n. 4640/2024, pubblicata lo scorso 21 febbraio, la Corte di cassazione – sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da una insegnante, dispensata dal servizio per motivi di salute dall’Amministrazione di appartenenza, nei confronti della quale il Ministero dell’economia e delle finanze aveva disposto il recupero di somme stipendiali indebitamente percepite.

Con l’ordinanza in rassegna, la Cassazione ha disatteso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 532/2018, che aveva ritenuto legittima la predetta dispensa, a motivo che l’Amministrazione di appartenenza, all’atto della comunicazione dell’esito della visita medica collegiale alla quale la dipendente era stata sottoposta presso la Asl 1 del capoluogo Salentino e dalla quale era emersa l’inidoneità della ricorrente a svolgere “mansioni proprie della qualifica rivestita, in contesti conflittuali e che comportavano l’esposizione a stimoli stressanti”, avrebbe dovuto contestualmente invitare la dipendente stessa a produrre istanza positiva o negativa per l’impiego in altri compiti.

Non essendoci negli atti di causa traccia di tale invito, e atteso che sul punto la Corte territoriale non aveva preso alcuna posizione, i Giudici della Suprema Corte, nel cassare l’impugnata sentenza, in relazione al secondo dei tre motivi addotti dalla difesa della ricorrente, hanno motivato la decisione, evidenziando che, in applicazione di principi già enunciati dalla Cassazione, l’Amministrazione datrice di lavoro non potrà dispensare dal servizio un proprio dipendente “per inidoneità fisica o psichica, prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con le attitudini personali e i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, alla qualifica inferiore”.

In conclusione, ricorso accolto, con rinvio alla Corte territoriale affinché, in diversa composizione, si conformi ai principi di cui sopra e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Rocco Tritto
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