Con ordinanza n. 838/2024, pubblicata in data 28 marzo scorso, la Corte di cassazione - sezione Lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da un datore di lavoro avverso la decisione della Corte d’appello di Roma n. 4271/2022, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente “reo” di aver provveduto ad effettuare la comunicazione di cambio di domicilio nei confronti dell’Inps e non anche nei confronti del medesimo datore di lavoro.
I giudici della Suprema Corte, nel condividere la sentenza della Corte territoriale, hanno preliminarmente chiarito che il lavoratore era stato licenziato in quanto si era ritenuto che fosse risultato ingiustificatamente assente alla visita domiciliare disposta dall'Inps, su richiesta del datore di lavoro.
Nel corso del giudizio, si era invece accertato che il lavoratore aveva comunicato all'Inps l'indirizzo al quale andava eventualmente effettuato il controllo e, pertanto, non vi era stata alcuna assenza ingiustificata.
Atteso che per l’omessa comunicazione al datore di lavoro del cambio di domicilio, il ccnl di categoria non prevede alcuna sanzione espulsiva, bensì una semplice multa, al dipendente spetta la reintegra nel posto di lavoro, siccome previsto dall’art. 18, comma 4, L. 30/1970.
In conclusione, ricorso respinto, con condanna della Società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Rocco Tritto