(Cass. Sez. Terza Civile n. 8699 del 13 aprile 2010)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ed invero, qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno. Tuttavia, escludere il diritto di critica ogni qualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell'opinione e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.