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Mercoledì, 14 Ott 2026

Con sentenza n.605/2025, la Cassazione – sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte d’Appello di Napoli n.598/2021 che, in riforma di quando statuito dal Tribunale, aveva accolto la domanda di un lavoratore disabile finalizzata a poter effettuare in regime di smart working le stesse mansioni svolte presso la sede di assegnazione, ritenendo ininfluente la circostanza, dedotta dalla medesima società, che all’interno del relativo regolamento aziendale era escluso lo smart working per i profili svolgenti le medesime attività del lavoratore ricorrente.

Per la Corte territoriale, il mancato riconoscimento di quanto richiesto dal dipendente, portatore di handicap grave, rappresentava “violazione dell’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n.216/2003, in relazione alla mancata adozione da parte della società di ragionevoli accomodamenti, prescritti dalla norma in funzione antidiscriminatoria con riguardo ai lavoratori con disabilità”.

I giudici della Suprema Corte, dopo aver disatteso i motivi di ricorso addotti dalla parte ricorrente in quanto ritenuti infondati, hanno ritenuto del tutto legittimo l’operato della Corte d’Appello, affermando che “gli accomodamenti ragionevoli ben possono realizzarsi in sede negoziale, ma, in mancanza di accordo, la soluzione del caso concreto è individuata dal giudice di merito” e che “la violazione dell’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, sancito, in attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, dall’art. 3, comma 3-bis, del dlgs. n. 216/2003, si traduce nella violazione dei doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono a una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, realizzando così un discriminazione diretta”.

In conclusione, ricorso rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 Rocco Tritto
giornalista pubblicista
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