Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 1° marzo 2018, n. 4834), chi viola il codice della strada per salvare un cane in pericolo in pericolo di vita va, in ogni caso, multato e non opera comunque l’esimente dello stato di necessità, anche se a commettere la violazione (per eccesso di velocità) è stato un veterinario che si è precipitato per un’urgenza.
A proporre opposizione ex art.22 della legge 689/81 avverso le sanzioni che gli erano state contestate, invocando l’esimente di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su un cane affetto da osteosarcoma in fase terminale, era stato appunto un veterinario, che si era visto accogliere l’opposizione stessa prima dal Giudice di pace e, poi, dal Tribunale, che aveva richiamato, a fondamento della propria decisione, una sentenza della Cassazione penale (25526/09), che avrebbe incluso una fattispecie analoga nell’ambito dello stato di necessità.
Ancorché per ben due volte sconfitti, Ministero dell’Interno e Prefettura – peraltro condannati anche per lite temeraria, per aver sanzionato un medico scortato anche dalla Polizia per raggiungere il proprio “paziente” – non si sono dati per vinti e hanno deciso di rivolgersi alla Suprema Corte che, come detto in apertura, ha dato loro ragione, ribaltando così il verdetto di merito.
Nell’ordinanza dei giudici di Piazza Cavour si precisa che: 1) la citata sentenza 25526/09 della Cassazione penale ha applicato non l’esimente dello stato di necessità (art.54 c.p.), ma quella della legittima difesa (art.52 c.p.), onde essa è stata erroneamente richiamata dal giudice di merito; 2) l’esimente dello stato di necessità ex art.54 c.p. non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale; 3) gli artt.51 e 59 c.p. non sono pertinenti al caso di specie. Non il primo, stante che il dovere di prestare le cure non autorizza a violare necessariamente le norme sulla circolazione stradale, ma nemmeno il secondo, che si riferisce all’errore sul fatto ma non a quello sul divieto, laddove invece il veterinario supponeva di essere esonerato dal rispetto delle norme del codice stradale per prestare la propria opera; 4) non incide sulle violazioni amministrative compiute dal veterinario la circostanza che la Polizia - dopo averlo fermato e multato per le infrazioni commesse - lo abbia scortato a destinazione.
Questo il contenuto dell’ordinanza degli Ermellini, che certo non piacerà agli amici degli animali.