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Domenica, 28 Apr 2024

Nel caso in cui il lavoratore rifiuti il trasferimento ad altra sede di lavoro, il provvedimento di licenziamento, adottato previa contestazione disciplinare, è legittimo.

A stabilirlo è stata una recente sentenza della Corte di cassazione – Sezione lavoro – n.15885/18 del 15 giugno scorso (Pres. Bronzini, Rel. Negri Della Torre), che nel caso di specie (che riguardava il trasferimento di sede di 11 dipendenti) ha escluso sia la violazione dei principi di correttezza e buona fede che l’abuso di diritto da parte dell’azienda.

I lavoratori, infatti, avevano sostenuto, sia in primo che in secondo grado, sussistente l’abuso del diritto da parte del datore di lavoro, che aveva trasferito molti dei ricorrenti in località assai distanti e disagevoli, nonostante vi fossero unità produttive più vicine, al fine di ottenere che i lavoratori stessi prestassero acquiescenza al licenziamento mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che eliminasse la possibilità di future controversie.

In tal modo – sempre ad avviso dei lavoratori ricorrenti – si sarebbe realizzato, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, un’alterata utilizzazione dello schema formale del diritto, volta al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore e una sproporzione ingiustificata tra il beneficio derivante al titolare del diritto e il sacrificio cui erano costretti i dipendenti oggetto del provvedimento di trasferimento ad altra sede di lavoro.

Tale tesi non è stata condivisa dalla Suprema Corte, per la quale “l'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti”.

Per la Suprema Corte, infatti, “la Corte di merito ha escluso l'esistenza di un'ipotesi di abuso del diritto, da parte del datore di lavoro, sul duplice rilievo che: (a) il fatto che il trasferimento fosse stato disposto in sedi lontane e disagiate, rispetto all'unità produttiva di appartenenza, non era di per sé circostanza tale da implicare l'illegittimità del relativo provvedimento ‘in assenza di ulteriori allegazioni’; (b) i lavoratori avevano ‘operato una scelta’ (tra aderire o non aderire alla conciliazione), ‘avendo presenti quali fossero le conseguenze’ dell'una o dell'altra opzione (e cioè, in forza dell'adesione, l'accettazione della mobilità; in forza della decisione alternativa, l'impugnativa del trasferimento, per coloro che fossero stati convinti della illegittimità di esso, con probabile instaurazione di una lite)”.

“Tali essenziali rilievi – conclude la Cassazione - non hanno formato oggetto di idonea censura, non essendo stato dedotto dai ricorrenti che, diversamente dalla precisa affermazione contenuta al riguardo nella sentenza impugnata, fossero stati allegati (ma non vagliati dal giudice di appello) elementi "ulteriori", rispetto alla lontananza delle sedi, a sostegno di un atto di esercizio del diritto (a trasferire) non coerente alla funzione e alla tutela degli interessi, per i quali il diritto stesso è previsto a vantaggio del datore di lavoro; né dedotto che, diversamente da quanto accertato nella sentenza impugnata, i lavoratori non avessero potuto disporre di una condizione di libera e consapevole autodeterminazione, alla luce delle circostanze tutte del caso concreto e dell'evolvere della complessa vicenda, così da dover subire - per effetto di una condotta aziendale deviante dallo schema che ne avrebbe convalidato la legittimità - un sacrificio del tutto sproporzionato e ingiustificato”.

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