La contrattazione integrativa parte con il piede sbagliato. L’amministrazione ha convocato le OO.SS. per discutere dei criteri generali per le selezioni inerenti le progressioni economiche e di livello del personale tecnico-amministrativo e del fondo accessorio 2015.
Eppure la normativa vigente è abbastanza chiara. La contrattazione integrativa non può essere avviata senza la formale costituzione del fondo per il finanziamento del salario accessorio, il quale a sua volta può essere adottato solo dopo la certificazione della compatibilità economico finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente da parte del collegio dei revisori dei conti.
Si tratta di atti propedeutici all’avvio della trattativa, senza i quali si rischia di perdere solo tempo prezioso. Al momento l’Istat ha costituito il Fondo accessorio per gli anni 2011, 2012, 2013, ma non ancora per il 2014 e 2015.
Il nodo principale della trattativa è costituito, però, dall’ammontare del Fondo accessorio, che nel corso degli ultimi anni ha subìto una serie di tagli.
L’ultimo in ordine di tempo è quello previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9 del decreto legge 78/2010, lo stesso che ha disposto il blocco della contrattazione collettiva e il congelamento per quattro anni del trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti al livello raggiunto nel 2010. Ebbene, secondo tale disposizione normativa, l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio per gli anni 2011-2013 (poi prorogato al 2014) non può superare l’importo dell’anno 2010 ed è, comunque, ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.
L’Istat, disattendendo la disposizione legislativa e la circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato, ha effettuato il calcolo con riferimento al solo personale di ruolo, così abbattendo di 1,3 milioni di euro tra il 2011 e il 2014 l’ammontare del Fondo per via dei pensionamenti.
La norma in questione, però, senza alcun bisogno di interpretazioni, parla in maniera chiara ed esplicita di “personale in servizio” e non di “personale di ruolo in servizio”, con la conseguenza ovvia e pacifica che ai fini della verifica di eventuali diminuzioni di personale in servizio negli anni dal 2011 al 2014 debba essere conteggiato anche il personale a tempo determinato.
Tanto premesso e incontestabile, si evidenzia che in ciascuno degli anni compresi tra il 2011 e il 2014 non c’è stata alcuna riduzione della consistenza media del personale in servizio e, quindi, non va effettuato alcun abbattimento rispetto all’importo del Fondo accessorio 2010.
L’effetto concreto e non teorico è che, rispetto alla proposta iniziale dell’amministrazione, il Fondo accessorio per l’anno 2015 deve essere aumentato di 1,3 milioni, aggiungendo ai quali gli altri risparmi si raggiungerebbe la cifra necessaria per coprire i passaggi di livello e le progressioni economiche per tutto il personale che medio tempore ha maturato il diritto, senza alcuna riduzione delle altre voci del salario accessorio.
La legittima rivendicazione dell’Usi a favore dei lavoratori inquadrati nei profili tecnico-amministrativi, già anticipata per grandi linee con un comunicato del 23 marzo scorso, è stata illustrata oggi a una delegazione dell’amministrazione, purtroppo “orfana” dei titolari della contrattazione integrativa, il presidente “modernizzatore” e il suo neo direttore generale, i quali si sono sottratti al confronto con l’organizzazione sindacale che, senza creare false aspettative tra i lavoratori, ha offerto su un piatto d’argento l’unica strada rapida e legittima per risolvere il problema.
Nel frattempo, l’amministrazione, prima di aver ascoltato la proposta dell’Usi, ha convocato, per martedì prossimo, le OO.SS. per sottoporre alla discussione e arrivare a una rapida approvazione di un accordo sul salario accessorio per gli anni 2011-2013, gravemente penalizzante per i lavoratori a causa dell’indebito abbattimento dell’ammontare del Fondo.
Chiunque si siederà a tavoli di contrattazione e/o tecnici senza che siano state preventivamente rimosse le arbitrarie condizioni capestro imposte dall’amministrazione, non potrà che rendersi corresponsabile dell’abuso effettuato ai danni dei lavoratori.