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Martedì, 03 Mar 2026

Tutto, ma proprio tutto, era pronto all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) per la valutazione degli aspiranti e il conferimento di quattro incarichi dirigenziali di livello generale, da preporre al vertice di altrettanti Dipartimenti (Valutazione, controlli e sostenibilità ambientale; Servizio Geologico d’Italia; Monitoraggio, tutela dell’ambiente e conservazione della biodiversità; Personale e Affari generali).

Il relativo bando, pubblicato il 16 febbraio 2016, di cui aveva dato notizia Il Foglietto, prevedeva che gli incarichi sarebbero stati affidati ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 165/2001 e che la selezione “era aperta a dirigenti pubblici, dirigenti privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale nelle materie oggetto degli incarichi, ricercatori e tecnologi dell'Ispra o di altri enti di ricerca, possibilmente appartenenti al primo e secondo livello, professori universitari di ruolo ovvero soggetti in possesso di professionalità considerata adeguata all'incarico da ricoprire”.

Improvvisamente, però, il 22 marzo scorso, a 24 ore dalla nomina della commissione esaminatrice, il presidente dell’ente, Bernardo De Bernardinis, con apposito decreto, dava mandato al direttore generale “di effettuare una preventiva verifica dell’eventuale sussistenza di candidature per le quali, dalla lettura del curriculum vitae, è desumibile in modo certo che l’unica modalità di conferimento sarebbe quella prevista dall’art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001, ai fini della conseguente esclusione …” dalla procedura selettiva.

Tale comma, come evidenziato nelle premesse del predetto decreto, prevede che a soggetti estranei all’amministrazione possano essere conferiti incarichi dirigenziali in misura non superiore al 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia.

Inoltre, sempre nelle premesse del decreto, il presidente dell’Ispra precisava che “l’applicazione del limite del 10% della dotazione organica comporta il risultato di 0,4, con il primo decimale inferiore a 5, e che pertanto il numero dei posti conferibili ai sensi del combinato disposto del comma 6 e 6bis del predetto articolo 19 è pari a zero”.

Con provvedimento del 24 marzo, il direttore generale dell’Ispra rendeva pubblici i risultati della “preventiva verifica”, che coincidevano totalmente con quanto contenuto nelle premesse del citato decreto del presidente, con la conseguenza che agli aspiranti estranei all’amministrazione non poteva essere conferito alcun incarico di direttore di dipartimento.

In calce al medesimo provvedimento venivano elencati i nomi dei 25 candidati esclusi dalla valutazione, tra i quali anche alcuni direttori generali di enti di ricerca, e dei 42 ammessi, tra i quali verranno individuati i futuri direttori di dipartimento dell’ente.

Tutti i predetti documenti sono apparsi sul sito dell'Ispra.

A questo punto sorge spontanea la domanda: perché la “preventiva verifica” non è stata fatta prima della emanazione del bando? Sicuramente si sarebbe evitata la beffa a 25 candidati, ai quali – per inciso – non risulta che ad oggi l’ente abbia direttamente comunicato l’esclusione dalla selezione.

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