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Giovedì, 05 Mar 2026

E’ solo questione di giorni e il cda del Consiglio nazionale delle ricerche varerà il nuovo Statuto dell’ente.

Quello attualmente in vigore è tutt’altro che datato, essendo entrato in vigore il 1° maggio del 2015, ma un recente decreto legislativo (n. 218 del 2016), efficace dal 10 dicembre 2016, contenente norme per la “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, che riconosce autonomia statutaria e regolamentare ai singoli enti di ricerca, tra le disposizioni transitorie e finali prevede che “Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute”.

Il 6 marzo scorso, l’ente, presieduto da Massimo Inguscio e diretto da Massimiliano Di Bitetto, ha trasmesso ai sindacati la bozza del documento relativo alle modifiche allo Statuto del Cnr, con la possibilità trasmettere osservazioni e/o richieste di modifica entro domani.

A un primo sommario esame, il documento, oltre a porre tra gli obiettivi dell’ente “l’applicazione della Carta europea dei ricercatori, del codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori e delle azioni europee per la definizione di un quadro di riferimento per le carriere nello spazio europeo della ricerca”, contiene alcune novità.

Innanzitutto, prevede la possibilità per l’ente, che come noto sino ad oggi si è sempre avvalso ex lege dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, di poter ricorrere anche al “patrocinio di dipendenti in possesso delle necessarie abilitazioni professionali e di avvocati del libero foro nei termini stabiliti dai regolamenti”.

A seguire, si prospetta una “rivoluzione” nell’articolazione dell’amministrazione centrale, con l’abolizione delle direzioni centrali e degli uffici dirigenziali di secondo livello. Si legge, infatti, nel documento, che “L’indicazione nello statuto di un'organizzazione necessariamente articolata in uffici dirigenziali di livello generale, con funzioni di coordinamento, e uffici dirigenziali di secondo livello, con funzioni gestionali appare eccessivamente rigida per lo Statuto. Se da una parte già l’attuale quadro organizzativo evidenzia la scarsa funzionalità del doppio livello per il ridotto numero di uffici dirigenziali, dall’altra non c’è dubbio che la definizione dell’organizzazione a livello ordinamentale possa essere lasciata al Regolamento di organizzazione con una maggiore flessibilità e tutti i presidi”.

Spetterà, dunque, al regolamento di organizzazione disegnare il nuovo volto dell’amministrazione centrale, dove i poteri del direttore generale sembrano destinati inopinatamente a rafforzarsi ulteriormente.

Last but not least, la modifica dell’art. 15, comma 2, del vigente statuto, che in tema di incompatibilità, stabilisce che il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il nuovo Statuto, in via di definizione, farebbe cadere tale vincolo, lasciando al presidente (ora in aspettativa) la facoltà di optare o meno per l’aspettativa stessa. Non sarebbe più un obbligo, dunque, ma una facoltà.

La questione, di cui Il Foglietto si è occupato alcuni mesi fa (articoli del 13 giugno, 16 giugno e 23 giugno 2016), è tutt’altro che formale, ma attiene al cumulo di due attività assai impegnative: quella di docente universitario e quella di presidente del più grosso ente di ricerca del paese, con quasi un miliardo di budget, 8mila dipendenti, 105 istituti e oltre 300 strutture di ricerca disseminati su tutto il territorio nazionale. Una struttura a dir poco mastodontica, di cui il presidente, come noto, è il rappresentante legale che, in quanto tale, dovrebbe dedicarsi full time al gravoso impegno.

Al riguardo, davvero curiosa si appalesa la definizione di “incarico onorario”, che si legge nella predetta bozza di statuto, a proposito del ruolo svolto “dagli organi di indirizzo strategico”, di cui fa parte il presidente del Cnr.

Qualora la proposta di modifica si dovesse concretizzare, sarebbe quanto mai necessario che lo Statuto prevedesse, esplicitamente, che il presidente, se professore universitario non in aspettativa, deve, ai sensi dell’art. 11 del Dpr 382/80, optare presso l’ateneo di appartenenza per il “tempo definito”, rinunciando al “tempo pieno” per tutta la durata dell’incarico, e che, ai fini del compenso da parte del Cnr, trova applicazione l’articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 118, che testualmente recita: “Ai professori con regime d’impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza … non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta a cura dell’ente … una speciale indennità … pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno”.

Poiché in caso di “tempo definito”, la retribuzione del professore universitario è di circa il 60% rispetto al “tempo pieno”, ne conseguirebbe che tanto il Cnr quanto altri enti di ricerca - eventualmente presieduti da professori universitari non in aspettativa ma a “tempo definito” - si farebbero carico solo del restante 40% (in media, 50/60 mila euro l’anno).

Staremo a vedere se la modifica proposta otterrà il visto di legittimità, prima da parte del cda (che sembrerebbe scontato) e poi del Miur, che potrebbe bocciarla.

In questo caso, il cda del Cnr, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del dlgs 218 del 2016, col voto favorevole dei 3/5 dei suoi componenti, potrebbe dare comunque efficacia alla norma statutaria.

Il Ministro vigilante, però, dlgs 218 alla mano, potrebbe ricorrere al Tar contro l'atto emanato in difformità.

Se ciò accadesse, ci troveremmo di fronte a un contenzioso davvero singolare!

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