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Domenica, 19 Apr 2026

di Alex Malaspina

Da circa venti giorni all’Istat va in scena una grottesca rappresentazione giuridica, sulla quale, fino a oggi, nessuno ha trovato da ridire, neppure l’autorevole organo di vigilanza, che è il ministro della Funzione Pubblica.

Il 22 ottobre scorso, infatti, è entrato in vigore il Dpr n. 166/2010, contenente il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”.

L’art. 6 del provvedimento, rubricato “Disposizioni transitorie e finali” non sembra ingenerare equivoci o difficoltà interpretative di sorta, laddove afferma, al comma 2 dell’art. 4, che il Consiglio è composto complessivamente da quattro membri, oltre il presidente, mentre fino al giorno prima, erano nove, in virtù di quanto stabilito dall’art. 18 del d. lgs. 322/89.

Altrettanto inequivocabile risulta il disposto del comma 1° dell’art. 6 del medesimo Dpr, che così recita: “Alla data di entrata in vigore del presente regolamento (22 ottobre 2010, ndr)  sono abrogati, nel d. lgs. 322/89, l’art. 16, comma 4, gli artt. 17 e 18 ...”.

Appare di solare evidenza che dalla predetta data del 22 ottobre, il numero dei componenti del cda, presidente escluso, è stato ridotto a quattro.

Continuando nella lettura del Dpr 166, nulla è dato scorgere in merito a una possibile proroga, in via transitoria, del vecchio Consiglio fino alla nomina del nuovo. Pertanto, devesi concludere che,con l’entrata in vigore del Dpr 166, i nove consiglieri siano decaduti. Tutti.

In assenza di specifica disposizione regolamentare, l’organo vigilante avrebbe dovuto adottare, in attesa della nomina del nuovo Consiglio, un provvedimento per conferire medio tempore i poteri dello stesso Consiglio al presidente in carica oppure nominare un commissario straordinario.

Nulla di tutto ciò è accaduto, atteso che i nove membri del vecchio Consiglio continuano a oggi tranquillamente a riunirsi e deliberare, come se nulla fosse successo.

Ma vi è di più. Uno di essi ha addirittura svolto funzione di presidente dell’Istat, dal 28 al 29 ottobre, per l’assenza di  Giovannini.

Secondo indiscrezioni, la fonte giuridica a sostegno della inusuale prorogatio sarebbe stata mutuata dalla legge 444/94, che proroga per non più di 45 giorni gli organi amministrativi scaduti. Decorso tale termine, gli stessi decadono.

La norma, però, non si attaglia affatto al caso di specie, atteso che i nove consiglieri non sono scaduti per decorrenza del mandato, ma decaduti per abrogazione della norma che ne aveva consentito la loro nomina.

La conseguenza di un simile pasticcio giuridico è la nullità delle delibere adottate dal (ex) Consiglio dal 22 ottobre.

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