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Venerdì, 06 Mar 2026

C’è stato un processo a Rieti, per il crollo di due edifici IACP a Amatrice, in piazza Sagnotti, in occasione del terremoto del 24 agosto 2016. Ci furono vittime. Il processo si è concluso l’8 settembre 2020, con la condanna a 36 anni complessivi di carcere di cinque tecnici ed ex-amministratori ritenuti responsabili a vario titolo del crollo. Il 9 febbraio 2021 sono state pubblicate le Motivazioni della Sentenza.

Il Giudice Sabatini ha ritenuto che gli imputati fossero responsabili di “Reiterate omissioni nelle procedure di verifica delle opere da parte dei pubblici funzionari che avrebbero potuto e dovuto rilevare i difetti, negare le autorizzazioni di loro competenza finanche solo disporre degli approfondimenti”; e quindi che il crollo degli edifici – gli unici di cemento armato caduti al suolo in occasione di quel terremoto - sia da ricondurre a una concausa individuabile nelle “precise carenze progettuali ed esecutive, in violazione di specifiche disposizioni di legge e norme tecniche di costruzione”.

I media hanno riportato la notizia ma, contemporaneamente, hanno dato grande risalto ad una nota dell’Avv. Mario Cicchetti, legale del Comune di Amatrice, nella quale - secondo quanto riportato dall’ANSA del 9 febbraio scorso - ha parlato di sentenza “da riformare” sulla base di un “noto elaborato” a firma del prof. Carlo Doglioni, presidente dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), definito “ente terzo e imparziale, oltre che unico soggetto deputato a esprimersi sui fenomeni sismici”. Dunque un atto formale del Presidente rilasciato, pochi giorni prima della Sentenza, all’Avv. Cicchetti.

Nella medesima nota il legale - sempre secondo quanto riferito dall’ANSA - afferma che il prof. Doglioni “aveva definito il sisma come eccezionale”; riferendosi forse allo scuotimento sismico. E questo probabilmente sulla base dell’analisi delle registrazioni effettuate ad Amatrice in occasione dei terremoti del 2016 e del confronto delle medesime con le prescrizioni della normativa tecnica vigente al momento del terremoti stessi.

Da quelle argomentazioni, probabilmente, è scaturita la affermazione - riportata sempre dall’ANSA - secondo la quale “per l'accelerazione del suolo era stata registrata con una componente orizzontale fino a quattro volte maggiore rispetto a quella prevista dalla norma”; affermazione imprecisa, in quanto le norme tecniche fanno riferimento a spettri di risposta e non a valori puntuali di accelerazione. Il confronto fra dati registrati e normativa, peraltro, è argomento scivoloso e tuttora oggetto di dibattito scientifico; esula dalla pura osservazione dei fenomeni sismici e coinvolge la competenza della Autorità responsabile della Normativa (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

Ad ogni buon conto, al di là delle modalità con cui i confronti sono stati effettuati e delle considerazioni proposte dal Prof. Doglioni, è necessario precisare che le costruzioni crollate risalivano al 1977; quindi erano state costruite secondo una normativa diversa da quella attuale.

Già nel corso del dibattimento erano state svolte argomentazioni simili a quelle proposte dal Presidente dell’INGV, in un contesto definito di “contraddittorietà” fra i consulenti tecnici dell’accusa; ma il Giudice non ne ha tenuto conto, dovendosi riferire alla normativa dell’epoca.

Ci si può domandare perché mai il prof. Doglioni, richiesto di fornire della documentazione sui fenomeni sismici, abbia voluto spingere l’analisi su un binario laterale e suggerire conclusioni improprie e al limite della competenza propria e dell’ente. Forse per cercare ancora una volta di dimostrare, in modo discutibile, l’inadeguatezza generale della normativa tecnica vigente oggi (e nel 2016); una tesi cara allo stesso Presidente dell’INGV, ma non certamente all’ordine del giorno del processo di Rieti.

Massimiliano Stucchi
Già dirigente di ricerca e direttore della Sezione di Milano dell’INGV
Ha coordinato il gruppo di lavoro che ha portato alla redazione del modello di pericolosità sismica MPS04, adottato in seguito come riferimento per le Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC08 e NTC18)

 

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