di Alex Malaspina
E' stato pubblicato nella G.U. n. 276 del 25 novembre il Dpr 5 ottobre 2010, n. 195, contenente il Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Il decreto, che entrerà in vigore il 10 dicembre prossimo, stabilisce che, per quanti hanno un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con la P.A., il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione.
Dal Prontuario del Ministero della Giustizia, da noi consultato, emerge che la retribuzione complessiva annua per i Primi Presidenti di Cassazione va da un minimo di 89.051,05 euro (con classe stipendiale zero), a un massimo di 280.065,75 (con la classe stipendiale 8/45).
Dal recente decreto, però, non si evince quale sarà la retribuzione di riferimento. Se fosse quella media, il tetto non potrebbe superare di molto i 15 mila euro mensili. La norma si applica anche ai presidenti e ai direttori degli enti pubblici di ricerca.
Come sempre, del resto siamo in Italia, il decreto prevede deroghe al già di per sé robusto tetto, "per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni".