Redazione
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 46 dell'11 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del dpr 29 marzo 1973, n. 156 (Testo Unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
Ha osservato in particolare la Corte che la previsione per il servizio postacelere della mera corresponsione del costo per la spedizione nel caso di ritardata consegna determina una totale esclusione di responsabilità, non essendo il rimborso del costo di spedizione in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione (Decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564 - istituzione del servizio di postacelere interna).
La norma sopra richiamata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, in violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione.