Redazione
Con l’entrata in vigore del collegato lavoro (legge n. 183/2010), è stato stabilito che il soggetto che assiste il disabile deve essere solo uno e si identifica con chi beneficia dei permessi per tutti i mesi di assistenza alla persona in condizioni di necessità.
Il divieto di alternanza tra più soggetti è stato ribadito dal ministero del Lavoro con una risposta all’interpello n. 24/2011.