di Antonio Del Gatto
Lo svolgimento di un altro lavoro da parte del dipendente durante lo stato di malattia «è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa».
Ad affermarlo è stata la Cassazione – Sezione Lavoro (Pres. Miani Canevari, Rel. Maisano) con la sentenza n. 4869, depositata il 28 febbraio 2014, che ha rigettato il ricorso di un'azienda che aveva licenziato un suo dipendente che, durante i tre giorni di assenza dal lavoro per malattia, era stato visto in abiti da cacciatore.
Per i Giudici, spetta al datore provare che la diversa attività ritarda o pregiudica la guarigione, ai fini del rilievo disciplinare di tale attività, nel corso della malattia.
Nel caso di specie, l’azienda ricorrente non ha fornito tale prova, per cui, oltre a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, dovrà pagare le spese di giudizio e rifondere al lavoratore tutte le retribuzioni dal momento del licenziamento.