Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 04 Lug 2024

di Adriana Spera

Quanti sono gli enti pubblici che dal 2005 a oggi hanno bandito concorsi pubblici senza prima effettuare la procedura di mobilità?

Crediamo non pochi.

Eppure, per le amministrazioni pubbliche, prima di indire selezioni per la copertura di posti vacanti in organico, è obbligatorio verificare che non vi sia personale collocato in disponibilità ovvero che personale in forza ad altre amministrazioni pubbliche sia disposto a transitare in mobilità sui posti vacanti.

Tale verifica deve precedere il bando di concorso per la copertura di posti in organico, bando che potrà essere emanato solo se le due procedure di mobilità, disciplinate rispettivamente dagli artt. 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovessero dare esito negativo.

A fare il punto della situazione ci ha pensato nei giorni scorsi Marco Rossi, avvocato - dirigente della Presidenza del Consiglio-Funzione Pubblica, che ha pubblicato un circostanziato articolo sulla rivista giuridica LexItalia.it, sottolineando non solo tutti gli adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche e le modalità di applicazione delle norme sulla mobilità, ma anche le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi medesimi.

“Gli atti in violazione del principio della previa mobilità rispetto al reclutamento con un nuovo concorso ovvero rispetto al reclutamento mediante scorrimento di una graduatoria ancora valida – scrive Rossi -  sono nulli per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con effetto caducante sia sulle procedure selettive o concorsuali non precedute dalla previa procedura di mobilità, sia sui contratti di assunzione dei candidati risultati vincitori.  Anche gli atti elusivi di tale principio sono nulli, intendendo per atti elusivi, ad esempio, la mancata o inadeguata pubblicità del bando ovvero dei termini troppo ristretti per presentare la domanda di mobilità. In tal senso, dispone il secondo capoverso del comma 2 dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001: «In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale».

“Oltre alle responsabilità erariali e civili derivanti dalla violazione od elusione del principio della previa mobilità – conclude Rossi - non va sottaciuto che la totale assenza di una procedura di mobilità prima dell’effettuazione di una procedura concorsuale il più delle volte potrebbe ritenersi sintomatica di un comportamento doloso, con quello che ne consegue in tema di responsabilità penale, non potendo il responsabile del personale di una amministrazione pubblica non conoscere (e non applicare) una norma di gestione del personale tanto chiara e costituente un principio generale in materia di reclutamento nel pubblico impiego”.

E’ auspicabile che l’articolo dell’avv. Rossi serva di monito a quegli enti che più volte, fino a oggi, hanno mostrato totale idiosincrasia verso norme imperative.

empty alt

All’ombra del Re dollaro crescono piccole valute

La notizia dell’ultimo aggiornamento che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dedicato...
empty alt

Tolve, bellezza lucana che affonda le sue radici nel terzo millennio a.C.

San Rocco è il Santo più venerato nel mondo cattolico. Nei miei viaggi per i borghi lucani la sua...
empty alt

In Adriatico sono tornate le mucillagini

In Adriatico sono tornate le mucillagini la cui composizione potei analizzare, tra primi, nel...
empty alt

Illegittimo affidare il controllo della prestazione lavorativa a un investigatore

Con ordinanza n. 17004/24, pubblicata il 20 giugno 2024, la Corte di cassazione - sezione Lavoro – ha...
empty alt

Dall’Antitrust cartellino rosso alla Figc

Dopo l'inattesa eliminazione della nazionale italiana di calcio dagli Europei, una nuova tegola si è...
empty alt

“Fremont”, film esistenzialista dalle venature surreali

Fremont, regia di Babak Jalali, con Anaita Wali Zada (Donya), Gregg Turkington (Dr. Anthony),...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top