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Martedì, 28 Lug 2026

Dal 15 giugno sono in vigore le modifiche al codice del consumo contenute nel decreto legislativo 21/2014, che allineano l’Italia agli altri Paesi dell’Ue.

I consumatori adesso hanno un maggiore lasso di tempo per mettere in discussione la validità di un contratto concluso a distanza e ricevere più rapidamente il rimborso Inoltre, devono ottenere maggiori informazioni quando gli acquisti si effettuano negli esercizi commerciali. Più tutele, specialmente sulla compatibilità hardware-software, per chi effettua acquisti “digitali”.

Nuovi poteri anche per l’Antitrust, che potrà sanzionare fino a 5 milioni di euro le imprese che non rispetteranno le norme. Solo nel 2013 sono stati oltre 85 mila i cittadini vittime di pratiche commerciali scorrette.

Il tempo per esercitare il recesso passa da dieci a quattordici giorni e supera un anno se il venditore ha mancato di informare il consumatore sull’esistenza del diritto. Si riducono invece i tempi per ottenere il rimborso, che dovrà arrivare entro i quattordici giorni successivi all’esercizio del diritto di recesso. La nuova normativa non si applica ai contratti a distanza se il consumatore deve pagare un importo inferiore ai 200 euro. Esclusi anche i contratti di credito al consumo, quelli di servizi finanziari, multiproprietà, turistici e quelli in cui è prevista la presenza di un notaio.

La protezione dei consumatori passa anche attraverso tempi stretti per le consegne dei prodotti; rischi  a carico del venditore per eventuali danni; tariffe base per i numeri telefonici dedicati; nessun format precompilato per i servizi aggiuntivi, che richiedono invece un consenso esplicito.

I venditori non potranno più imporre costose commissioni aggiuntive o altre spese, in caso di acquisti con carte di credito.

Maggiori garanzie anche per gli utenti di gas, elettricità, acqua e telefonia.

L’obbligo di firma del consumatore sul modello cartaceo, o tramite e-mail, per conferma dell’attivazione del contratto, elimina condotte fraudolente, da cui derivano spese addebitate per contratti stipulati solo “a voce” con gli addetti ai call center, con il consenso talvolta “estorto” al telefono per cambiare gestore o per offerte di servizi aggiuntivi a pagamento.

I nuovi contratti devono riportare con esattezza tempi e modi per esercitare il diritto di recesso, nonché indicazioni chiare o precise per l'utente che dovesse cambiare idea.

Per esercitare il diritto di recesso è previsto un modulo standard, che dovrà essere messo a disposizione insieme ai contratti.

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